1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo di utilizzo del casco protettivo».
1. Dopo l'articolo 13 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli da 8 a 13, oltre alle sanzioni specificamente previste dalla presente legge, nonché a quelle determinate dalle regioni ai sensi dell'articolo 18, comma 2, i soggetti competenti per il controllo di cui all'articolo 21 provvedono al ritiro del titolo di accesso agli impianti di risalita in possesso del trasgressore».